Chi lavora in Svizzera restando residente in Italia si è abituato a considerare il rientro quotidiano un requisito quasi automatico dello status di frontaliere. Il telelavoro dei frontalieri in Svizzera ha però imposto una revisione di questa idea: lavorare da casa, anche solo per una parte della settimana, tocca contemporaneamente la fiscalità e la previdenza del lavoratore, con regole che rispondono a domande diverse e vanno tenute distinte.
Chi è considerato frontaliere secondo l’accordo Italia Svizzera
L’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023, definisce frontaliere chi risiede fiscalmente in un Comune compreso, anche solo in parte, nella fascia dei 20 chilometri dal confine, lavora come dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e rientra in linea di principio ogni giorno al proprio domicilio. La definizione, più restrittiva di quella generale prevista dal regolamento comunitario 883/2004, è quella che conta ai fini della tassazione concordata tra i due Paesi e resta il punto di partenza per capire come si inserisce il telelavoro nel sistema.
Telelavoro e status di frontaliere: perché i due temi si intrecciano
Il requisito del rientro quotidiano presuppone che il lavoro si svolga fisicamente in Svizzera, mentre il telelavoro sposta parte della prestazione nel luogo di residenza italiano. Da qui nasce il problema che i due Paesi hanno dovuto affrontare con un intervento specifico: senza una disciplina dedicata, anche poche giornate di lavoro da casa avrebbero potuto mettere in discussione la qualifica di frontaliere e, con essa, il regime fiscale e previdenziale collegato. Le soglie introdotte servono proprio a tracciare fino a che punto il lavoro da remoto resta compatibile con lo status.
La soglia di giorni ammessi per il lavoro da remoto
Qui convivono due limiti distinti, pensati per finalità diverse. Sul piano fiscale, il Protocollo di modifica dell’Accordo del 2020, firmato il 30 maggio 2024 a Roma e il 6 giugno 2024 a Berna e ratificato dall’Italia con la legge 217 del 29 dicembre 2025, fissa al 25% del tempo di lavoro, calcolato su base annua, la quota di telelavoro compatibile con la tassazione concordata tra i due Stati, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024. Sul piano previdenziale vale invece una soglia diversa, il 49,9% del tempo di lavoro, stabilita dall’accordo multilaterale tra Svizzera e i Paesi UE/AELS in vigore dal 1° luglio 2023 ed esteso ai rapporti con l’Italia dal 2024 (per la quale comunque è necessaria autorizzazione preventiva). Le due percentuali non vanno confuse: rispondono a domande diverse e producono conseguenze diverse.
Cosa succede se si supera il limite di telelavoro
Superare il 25% fiscale comporta che la quota di reddito prodotta lavorando da casa oltre quella soglia perda il trattamento riservato ai frontalieri e venga tassata secondo le regole ordinarie italiane, con un impatto diretto sulla nuova tassazione dei frontalieri introdotta dall’accordo bilaterale. Superare invece il 49,9% previdenziale sposta la competenza sui contributi sociali dall’assicurazione svizzera all’INPS, che può richiedere all’azienda elvetica il versamento della quota italiana, con un aggravio amministrativo non indifferente per il datore di lavoro. Studio Tibaldo segue i lavoratori frontalieri anche su questo fronte, aiutandoli a distinguere le due soglie prima che un conteggio impreciso delle giornate lavorate da casa comprometta l’una o l’altra.
Vecchi e nuovi frontalieri: due regimi a confronto
La soglia del 25% si applica indistintamente a vecchi e nuovi frontalieri, ma il suo superamento pesa in modo diverso sui due gruppi. Chi rientra nel regime transitorio dei vecchi frontalieri paga oggi le imposte esclusivamente in Svizzera, e perdere anche in parte questo trattamento significa vedersi tassare in Italia, per la prima volta, una quota di reddito che fino a quel momento sfuggiva del tutto al fisco italiano. Chi rientra invece tra i nuovi frontalieri applica già la tassazione concorrente tra i due Stati: per loro, superare la soglia riduce ulteriormente la parte di reddito che beneficia della riduzione dell’80% imponibile in Svizzera, aggravando un carico fiscale già meno favorevole rispetto al regime precedente.
Gli obblighi del datore di lavoro svizzero
Per restare assicurato in Svizzera anche superando il 25% previdenziale, serve un passaggio formale: il datore di lavoro deve farne richiesta e sia lui sia il lavoratore devono dare il proprio consenso, secondo le regole dell’accordo quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero, valido per un massimo di tre anni rinnovabili quando entrambi gli Stati coinvolti hanno aderito all’intesa. Oltre la soglia del 50%, o se uno dei due Paesi non ha aderito, la competenza torna comunque allo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, salvo la possibilità di chiedere un’esenzione specifica alle autorità di entrambi gli Stati. Senza questa pratica regolarizzata dal datore di lavoro, un controllo dell’ispettorato del lavoro italiano può comunque portare l’INPS a rivendicare la competenza sui contributi.
Telelavoro da frontaliere: i punti da chiarire prima di accordarsi
Prima di accettare un giorno fisso di lavoro da casa, conviene quindi avere chiaro il proprio inquadramento: se si è vecchio o nuovo frontaliere, quante giornate di telelavoro rientrano nel 25% fiscale su base annua e se il datore di lavoro ha già attivato la pratica per la parte previdenziale. Le due soglie corrono su binari diversi e un conteggio approssimativo rischia di far scoprire, a consuntivo, un debito fiscale o contributivo che una verifica preventiva avrebbe evitato.












